A volte il veleno è nella coda, in questo caso nella coda minuta della cosiddetta Riforma Cartabia, trattandosi di una piccola, ma come vedremo importante, modifica a una ipotesi contravvenzionale del Codice Penale: l’articolo 659 che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Gianfranco Amendola, già magistrato, insigne giurista ambientale e docente universitario, ha recentemente sottolineato il tema in un veemente recente intervento su un noto quotidiano titolato “Vergogna Cartabia: la salute è indifesa se manca la querela”. Ricordando come si tratta appunto di una sanzione penale posta a tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, il nostro autore conclude dicendo che in tal modo la salute soccombe alla movida.
Ma vediamo brevemente questa piccola ma grave riforma che indebolisce la tutela penale dell’ambiente.
La riforma dell’articolo 659 del Codice Penale. Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 , n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, con l’art. 3 comma 1, lettera a) ha introdotto un secondo comma all’articolo 659 C.P., l’unico presidio penale all’inquinamento e alle molestie acustiche, così disponendo: «Nell’ipotesi prevista dal primo comma (dell’art. 659 CP NDR), la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.». Cioè, ora non è più possibile per la Polizia giudiziaria o l’Autorità giudiziaria in molti casi procedere d’ufficio, essendo onere della parte lesa sporgere formale querela e soprattutto nei termini di legge, cioè entro tre mesi.
Gli effetti sostanziali, meno tutela penale ambientale per le immissioni sonore moleste. Ben sanno operatori, giuristi e semplici cittadini come la strumentazione amministrativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico, affidata dapprima a una antica legge la 447 del 1995 e successivamente a un decreto legislativo di recepimento comunitario il n. 194 del 19 agosto 2005, aggiornato nel 2017, sia complessa e farraginosa, rnviando il tutto ad articolate azioni della pubblica amministrazione, i cui effetti sulla vita delle persone è spesso lenta, lontana se non inesistente, essendo anche presidiata da semplici sanzioni amministrative. Quindi l’antica contravvenzione del Codice Penale è spesso l’unico strumento in mano a cittadini e associazioni per ottenere interventi, magari deterrenti, nei confronti piccoli e grandi abusi di inquinamento acustico, punendo essa chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. In ciò, peraltro, assistita da una copiosa e positiva giurisprudenza, ad esempio Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616 ove si afferma che non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio ( vedasi Giulia Faillaci, Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, in NJUS WEB https://www.njus.it/news/1980/il-reato-di-disturbo-delle-occupazioni-o-del-riposo-delle-persone/#:~:text=659%20c.p.%2C%20il%20quale%20punisce,i%20ritrovi%20o%20i%20trattenimenti%20pubblici).
E non tragga in inganno l’esclusione della procedibilità a querela come introdotta per le condotte riconducibili a spettacoli intrattenimento o simili, poiché spesso le fonti di inquinamento e molestie acustiche sono le più disparate: dai macchinari, agli impianti di climatizzazione, agli schiamazzi di gruppi di persone non riconducibili a spettacoli o stabili ritrovi, gli antifurti molesti, agli impianti privati per la riproduzione musicale, al rifugio per cani sotto casa, al rumore da circolazione stradale e molte altre
L’inquinamento acustico è un rischio diffuso e grave per la salute delle persone. Tutto ciò non dimenticando, come ricorda sempre Gianfranco Amendola citando l’Agenzia Europea per l’Ambiente, che l’esposizione continuata a rumore ambientale è causa conclamata di rischi e danni alla salute fisica e mentale delle persone, con stime di numeri e patologie ben gravi (vedasi https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2023/articoli/ti-accorgi-del-rumore-nocivo ).
Quindi di tutto vi era bisogno tranne anche di un depotenziamento oggettivo della tutela penale ambientale da inquinamento acustico.