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Abbandono dei rifiuti e obbligo di rimozione

La recente sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 2171 del 15 marzo 2021 offre una riflessione tanto rilevante quanto ormai consolidata sul tema dell’abbandono di rifiuti, e in particolare, circa la sussistenza dell’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo al proprietario, ove quand’anche quest’ultimo non sia responsabile dell’inquinamento.

Il caso

Nel caso di specie, la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dalla società ANAS nei confronti della sentenza con cui il Tar Reggio Calabria dichiarava legittima l’ordinanza del Sindaco di Rosarno per la rimozione, lo sgombero di rifiuti e la conseguente bonifica delle strade da parte della Società ricorrente, in quanto gestore del servizio stradale e pertanto, ente competente per la corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, nonché dunque responsabile ai sensi dell’art 192 comma 3 del TUA. In tal senso, prima di sviluppare il presente orientamento giurisprudenziale, è opportuno analizzare più in generale quadro normativo in materia rifiuti. La disciplina è prevista nella Parte IV del TUA, in seno alla quale, l’Art. 192, rubricato “divieto di abbandono”, stabilisce per l’appunto che:
“L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo..”.
Da tale previsione, emerge dunque che l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi gravi esclusivamente sull’autore dell’inquinamento, e solo laddove può essere rinvenuta una responsabilità a titolo di dolo o di colpa del proprietario dell’area, in solido con quest’ultimo. Pertanto, in linea di principio, seppur in una fattispecie in cui non sia identificabile o individuabile il responsabile dell’abbandono dei rifiuti, la sola passività o inerzia del proprietario dell’area non può rappresentare un presupposto sufficiente per l’obbligo di rimozione dei rifiuti. In merito anche la giurisprudenza maggioritaria si mostra concorde nell’escludere che la consapevolezza dell’abbandono dei rifiuti sul proprio terreno e/o la mancata attuazione della rimozione degli stessi non possano costituire l’elemento soggettivo minimo, la colpa per l’appunto, richiesto dall’ art. 192 TUA (Corte di Cassazione sez. III penale n. 13606 del 28.03.2019). Tuttalpiù, la giurisprudenza si era spinta ad affermare, in un caso simile inerente la bonifica dei siti inquinati da rifiuti abbandonati, che in capo al proprietario dell’area inquinata gravi non tanto un obbligo quanto un onere di intervento facoltativo, rimanendo sottoposto, in caso di inerzia, all’onere reale e al privilegio speciale immobiliare ( T.A.R. Firenze, 06 luglio 2010, n.2316, sez. II).

L’abbandono dei rifiuti sulle strade

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale così come appena delineato non può dirsi applicabile e corretto in riferimento al caso di specie, ovvero al caso in cui i rifiuti siano abbandonati sulle strade. A tal riguardo, infatti, la pronuncia del Tar Calabria, prima, e quella del Consiglio di Stato, poi, sottolineano come “a fronte di una proprietà pubblica la norma va correttamente adattata ed interpretata in considerazione delle disposizioni normative che disciplinano la gestione di quel bene pubblico.” Pertanto, la giurisprudenza ribadisce che, in relazione ai soggetti passivi dell’ordine di rimozione, la previsione dell’art. 192 sia complementare alla previsione dell’art. 14 del D. Lgs. 285/92 (Codice della strada) e prima ancora dell’art. 14, d.lg. n. 22 del 1997, a mente del quale “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo….Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario”. Pertanto, in virtù di un chiaro e preciso obbligo di pulizia delle strade in capo al proprietario o al concessionario della strada, nel caso di specie ANAS, la violazione di tale obbligo ex art. 14 sopracitato, inevitabilmente integra l’elemento psicologico della colpa prescritto dall’ art. 192 del TUA. Il ragionamento dei giudici dunque fondandosi su “una previsione normativa chiara nell’incentrare sul gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, potendo costituire pertanto il parametro normativo per l’individuazione del profilo della colpa ai fini dell’art. 192 cit.”, pone in capo ai proprietari o agli enti gestori di aree oggetto di abbandono di rifiuti la rimozione di quest’ultimi.

Dott.ssa Chiara Vallone

chiara.vallone@safegreen.it