Pubblicate in data 27 Giugno le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, documento prodotto
dal gruppo di lavoro coordinato dal MiTE – dipartimento per l’energia, e composto da CREA, GSE, NEA e RSE.
Scopo delle linee guida è chiarire le caratteristiche minime e i requisiti in presenza dei quali sia possibile parlare di impianti agrivoltaici.
Definizione degli impianti agrivoltaici ed inquadramento generale
La Parte I contiene un inquadramento generale in materia di energia e agricoltura e offre un preciso
quadro definitorio.
Gli impianti agrivoltaici o agrovoltaici, o agro-fotovoltaici, sono definiti quali impianti fotovoltaici che
adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul
sito di installazione.
Per impianti agrivoltaici avanzati si intendo quegli impianti agrivoltaici che posseggono i seguenti due
requisiti: 1) l’adozione di soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra,
anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle
attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di
strumenti di agricoltura digitale e di precisione; 2) la contestuale realizzazione di sistemi di
monitoraggio.
In base ai dati RICA, Rete di Informazione Contabile Agricola (indagine campionaria svolta in tutti gli
Stati UE e gestita in Italia dal CREA),i costi di approvvigionamento energetico a carico delle aziende
agricole rappresentano oltre il 20% dei costi variabili, arrivando a percentuali più elevate in alcuni
settori produttivi, ad esempio per erbivori e granivori raggiungono circa il 30%. Gli investimenti da
parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili permettono, pertanto, un
importante abbattimento dei costi operativi.
Requisiti e caratteristiche di sistemi ed impianti agrivoltaici
I requisiti dei sistemi agrivoltaici sono oggetto della seconda parte delle Linee guida, ove si sottolinea
l’importanza di fissare dei parametri per massimizzare le sinergie produttive tra i due sottosistemi,
fotovoltaico e colturale.
Tali sistemi possono essere caratterizzati da diverse configurazioni spaziali e affinché rispondano alla
propria finalità generale devono possedere i requisiti di seguito illustrati.
Il requisito A è che il sistema sia progettato e realizzato seguendo due parametri: una superficie
minima coltivata del 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico, cioè dell’ appezzamento
oggetto di intervento, e un limite massimo di LAOR, la percentuale di superficie complessiva coperta
dai moduli, del 40%.
Requisito B è che il sistema agrivoltaico garantisca, nel corso della vita tecnica, la produzione sinergica
di energia elettrica e prodotti agricoli, e precisamente la continuità dell’attività agricola e pastorale sul
terreno oggetto dell’intervento e la produzione elettrica dell’impianto agrivoltaico non inferiore al
60% della producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard.
Quanto all’elemento della continuità, vanno verificati l’esistenza e la resa della coltivazione e il
mantenimento dell’indirizzo produttivo.
Il Requisito C prevede che gli impianti agrovoltaici adottino soluzioni integrate innovative con moduli
elevati da terra; non sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati quelli in cui non si ha lo
svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici, poiché in tali soluzioni i moduli
fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura. Nelle configurazioni in cui l’attività
agricola è svolta anche al di sotto dei moduli, i valori di riferimento sono: 1,3 metri nel caso di attività
zootecnica e 2,1 metri nel caso di attività colturale.
Requisito D è un sistema di monitoraggio che consenta di verificare le prestazioni del sistema
agrivoltaico, in particolare: l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le
diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Requisito E è che il sistema di monitoraggio consenta di verificare anche il recupero della fertilità del
suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici.
Per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico” è necessaria la
sussistenza dei requisiti A e B unitamente all’esistenza del sistema di monitoraggio per verificare la
continuità delle attività delle aziende.
Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico
avanzato”, meritevole dell’accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.
Il rispetto dei A, B, C, D ed E è condizione necessaria per l’accesso ai contributi del PNRR.
Tuttavia, come precisato nella parte III delle Linee Guida, nell’ambito dell’attuazione della misura
Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo del sistema agrivoltaico”, il decreto legislativo
n. 199 del 2021 prevede che potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o
tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.
Tra i criteri ipotizzati ad esempio applicazioni di agricoltura digitale e di precisione e il miglioramento
delle qualità ecosistemiche dei siti.
La parte IV del documento analizza, infine, i costi degli impianti agrivoltaici.
Consultazione sulla misura PNRR in tema di impianti agrivoltaici
Dal 28 giugno ha inoltre preso il via la consultazione pubblica sulla misura per la concessione dei
benefici previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agrovoltaico” del PNRR.
Le parti interessate potranno inviare osservazioni entro il 12 luglio 2022, secondo le modalità di cui al
link: https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-al-la-consultazione-sulla-misura-pnrr.
Avv. Valeria Paladino