Mancano pochi giorni all’entrata in vigore della Legge 17 maggio 2022, n. 61, prevista per il prossimo 26 giugno e recante “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli proveniente da filiera corta”. Ormai da tempo si percepisce l’importanza di incentivare sempre più tali produzioni, auspicabilmente nell’ottica di una maggiore sostenibilità della filiera produttiva sotto il profilo delle componenti sia ambientali che sociali.
Con tale dettato normativo, e con il decreto ministeriale attuativo che seguirà, si vogliono favorire e promuovere la domanda e l’offerta di prodotti agricoli ed alimentari “locali”, andando inoltre a colmare l’asimmetria informativa del consumatore con l’istituzione di due loghi:
- il logo “chilometro zero”;
- il logo “filiera corta”.
Per prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, a norma dell’art. 2, si intendono i prodotti di agricoltura, allevamento e acquacoltura, nonché qualsiasi prodotto alimentare trasformato o parzialmente trasformato destinato al consumo umano ex art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002, provenienti da luoghi che non superino i 70 km di raggio dal luogo di vendita o dal servizio di ristorazione, o comunque provenienti dalla stessa provincia.
La filiera produttiva dei prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta è invece caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali tra il produttore ed il consumatore finale, con la precisazione che cooperative e consorzi non sono considerati intermediari.
Al fine di incentivare ulteriormente il contatto diretto tra produttori e gestori della ristorazione collettiva, sia pubblica che privata, l’art. 3 prevede inoltre la possibilità per Stato, regioni ed enti locali di implementare misure di sostegno specifiche, rispettando pur sempre i limiti delle risorse umane, economiche e finanziarie disponibili.
Peculiare è la previsione dell’art. 5 che, al comma 3, sancisce il divieto di apposizione dei loghi sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi altro imballaggio usato per la vendita. Non si tratterà dunque di loghi front-of-pack, ma sarà invece possibile esporli nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione e pubblicarli nelle piattaforme informatiche di vendita online.
In attesa dell’emanazione delle specifiche condizioni e modalità di attribuzione dei loghi, nonché delle modalità di attestazione e verifica fondamentali per garantire una effettiva tracciabilità dei prodotti, SAFE Green è da sempre attiva con i propri servizi di consulenza informativa e di assistenza nei percorsi attuativi, per accompagnare aziende, consorzi ed operatori del settore alimentare, nonché pubbliche amministrazioni, interessati a valorizzare virtuosamente le produzioni locali.
Con l’obiettivo di fornire nuove opportunità in termini economici, di sviluppo ed innovazione, SAFE Green considera da sempre fondamentali il rapporto diretto con la propria clientela e la gestione preventiva, fornendo assistenza stragiudiziale e giudiziale.
La consolidata esperienza in settori e temi che richiedono un’alta specializzazione, come questo, consentirà di studiare soluzioni specifiche e adeguate alle singole realtà.
Dott.ssa Miriana Zanon