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Corresponsabilità del proprietario del suolo nell’illecito sversamento di rifiuti

Il Consiglio di Stato ( sent. 7729/2020) ha nuovamente esaminato il tema della (co)responsabilità del proprietario del suolo in caso di illecito sversamento di rifiuti.

Le questioni all’esame dei Giudici

Invero, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi su due distinti ricorsi avverso altrettante sentenze emesse dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige (T.r.g.a.), sede di Trento, relative ad un’ordinanza del Comune di Borgo Valsugana (Trento) con la quale veniva ingiunto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. N. 152/2006, lo smaltimento di tre cisterne interrate destinate al deposito di idrocarburi, sia alla proprietaria del terreno che all’affittuaria dello stesso.
Nello specifico, la Corte di Stato ha ritenuto fondato soltanto l’appello proposto dalla proprietaria del terreno sul quale erano interrate le tre cisterne. Difatti, secondo il collegio giudicante, alla stregua della giurisprudenza amministrativa formatasi nell’ultimo periodo sull’applicazione del citato art. 192, nel caso in esame non vi erano elementi adeguati a sostegno dell’ipotizzata corresponsabilità della proprietaria del terreno per l’illecito abbandono delle cisterne. Sul punto la Corte osserva che il T.r.g.a. aveva erroneamente ricavato la corresponsabilità della proprietaria del terreno dalla circostanza che l’autorizzazione all’installazione delle cisterne era stata dalla medesima chiesta nel lontano 1967 e che la stessa fosse stata a conoscenza dell’attività di stoccaggio di carburanti ivi svoltasi sino alla sua cessazione nel 2000.

La definizione del perimetro di responsabilità

Infatti, richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio rimarca che “la corresponsabilità del proprietario del suolo nell’illecito sversamento di rifiuti non ha carattere oggettivo, ma postula l’accertamento di una sua corresponsabilità dolosa o colposa, ovvero per condotte omissive, in violazione delle cautele connesse a una diligenza da valutare nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi” e che, di conseguenza, “l’incidenza causale della condotta omissiva imputabile alla proprietaria, così come il suo carattere colposo, vanno valutati applicando le comuni categorie della responsabilità aquiliana, sicché essi potranno sussistere in presenza non già di una generica inerzia, ma dell’omissione di comportamenti doverosi in forza delle suindicate cautele ragionevolmente esigibili nell’ambito della comune diligenza a cui deve attenersi il proprietario nella gestione della sua res”. Per di più, i giudici hanno chiarito che nel caso in cui “(un) terreno sia di fatto detenuto da soggetto distinto dal proprietario sulla base di un rapporto di locazione e il conduttore vi eserciti un’attività potenzialmente inquinante sulla base di legittimo titolo abilitativo, a questi incombono specifici obblighi che, sebbene non esonerano il proprietario del suolo dall’ordinaria diligenza, non possono su di lui essere sic et simpliciter traslati e che investono anche la fase della messa in sicurezza del sito al termine”.
In base a tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della proprietaria del suolo annullando il provvedimento con esso impugnato per la sola parte di interesse della ricorrente.

Dott.ssa Monica Andreea Petrea

Sede: Trento

email: monica.petrea@safegreen.it