La controversia oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia (Corte di giustizia UE, Sez. V 3 dicembre 2020, in causa C-320/19 ) sorta in merito alla determinazione del coefficiente di utilizzo della capacità pertinente ai fini dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ad un nuovo entrante che dispone di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, ha portato la il Tribunale amministrativo di Berlino a sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia la questione.
La domanda pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011 – che stabilisce le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE – e nello specifico, se tale norma debba essere interpretata nel senso che, ai fini dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti, il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente è limitato ad un valore inferiore al 100%.
La Corte di Giustizia UE, investita della questione, ha risposto affermativamente statuendo che una lettura dell’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2011/278 alla luce delle disposizioni relative alla determinazione del livello di attività dei nuovi entranti che dispongono di impianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto osta a che si sostenga che il valore del coefficiente di utilizzo della capacità pertinente possa essere superiore o pari al 100%.
La CGUE arriva a tale decisione interpretando la normativa di riferimento alla luce della giurisprudenza maggioritaria e soprattutto concentrandosi sulla distinzione tra sottoimpianti con un parametro di riferimento di prodotto, da un lato, e gli impianti con un parametro di riferimento di combustibili dall’altro.
Specificando inoltre che nel caso di specie, trattandosi di sottoimpianto con un parametro di riferimento di combustibili, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2011/278, prevede espressamente che la determinazione del livello di attività dipende dal coefficiente di utilizzo della capacità pertinente.
Come risulta dall’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, della menzionata decisione, tale coefficiente di utilizzo della capacità standard è determinato e pubblicato dalla Commissione. Infine, occorre constatare che la decisione 2013/447 ha fissato, per il terzo periodo di scambio, il valore di detto coefficiente di utilizzo della capacità standard come inferiore al 100%.
Dott.ssa Tiziana Bandini
Sede Milano
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