Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si è espresso in tema di responsabilità del produttore dei rifiuti con particolare attenzione agli adempimenti che quest’ultimo è tenuto a porre in essere in caso di conferimento di rifiuti propri a soggetti terzi per il loro recupero o smaltimento.
La controversia prendeva le mosse dall’impugnazione di un’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati emessa nel 2010 dal Sindaco del Comune di Magliano Sabina nei confronti di un’acciaieria. In particolare, tale acciaieria veniva obbligata a rimuovere dei rifiuti (nella specie consistenti in polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria) contenuti in sacchi e stoccati nei capannoni industriali di proprietà di una terza società tramite un intermediario incaricata al loro smaltimento. Invero, dai formulari di identificazione dei rifiuti, cd. FIR, era emerso che nel periodo novembre – dicembre 1997 la ricorrente aveva prodotto oltre 757.000 kg di rifiuti che aveva successivamente conferito per il loro recupero e smaltimento, per mezzo di un intermediario, ad una società terza priva della necessaria autorizzazione.
Chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione della summenzionata ordinanza, il TAR Lazio ha concluso che il ricorrente avrebbe dovuto verificare tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei propri rifiuti atteso che, in base al principio di reciproca verifica delle parti, sussiste una responsabilità sostanziale e solidale del produttore per l’omesso controllo diretto e personale dello smaltitore finale. Pertanto, vedendosi respinto il ricorso, l’acciaieria ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato.
Tra le altre censure, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità del produttore che abbia conferito i propri rifiuti a soggetti terzi per il loro recupero o smaltimento. Sul punto, richiamando la giurisprudenza consolidata, il Consiglio ha ricordato che, per regola di cautela imprenditoriale, “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il loro recupero e lo smaltimento, ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni” rimanendo altrimenti corresponsabile dell’illecita gestione dei rifiuti. Inoltre, lo stesso ha sottolineato che la responsabilità del produttore non costituisce una responsabilità per l’altrui illecito bensì “una responsabilità colposa per violazione di una specifica regola di cautela connessa all’esercizio di attività imprenditoriale”. Invero, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 174, 178, 188, 192 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (TUA) tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono investiti da una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento degli stessi e, pertanto, tutti hanno il dovere di cooperazione per la loro corretta gestione essendone, altrimenti, corresponsabili delle eventuali violazioni di legge (cd. principi di responsabilizzazione e di cooperazione). Per di più, secondo il principio comunitario “chi inquina paga” di cui all’art. 174, par. 2 del Trattato CE, anche i soggetti che sono all’origine dei rifiuti sono responsabili dell’assunzione dell’onere finanziario relativo alle operazioni di recupero o smaltimento degli stessi anche se conferiti a soggetti terzi.
In base a tali considerazioni, dunque il Consiglio di Stato considerando infondate le censure dell’appellante ha respinto l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata emessa dal Tar Lazio.
Dott.ssa Monica Andreea Petrea
Sede Trento
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