La Cassazione, con sentenza n. 15941/2020 (Presidente Izzo, relatore Reynaud, udienza dd. 12.02.2020), si è espressa nuovamente in tema di delega di funzione in materia ambientale con particolare attenzione all’obbligo di vigilanza e controllo del titolare d’impresa.
La Corte ha esaminato una presunta violazione degli artt. 110 e 40, secondo comma, c.p. e 256, comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione. Nello specifico, gli imputati sono stati ritenuti responsabili quali componenti del consiglio di amministrazione di una S.r.l. per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle funzioni delegate in materia ambientale.
Nella prima parte della motivazione il Collegio rammenta che l’istituto della delega di funzioni ha origine giurisprudenziale in quanto coniato dai giudici in analogia ai principi delineati dal legislatore nell’art. 16 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 relativo alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro in ordine all’adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed elenca tutti i requisiti necessari di validità della delega di funzioni in materia ambientale.
Il focus è tuttavia costituito dalle considerazioni svolte sul sistema di responsabilità delineato dalla legge in capo a chi professionalmente svolge attività costituenti fonte di rischio per i beni primari oggetto di protezione costituzionale – come l’ambiente in senso lato (art. 9, comma 2, Cost.), la salute (art. 32 Cost), l’utilità sociale e sicurezza (art. 41, comma 2, Cost.), la tutela del suolo (art. 44 Cost.). Secondo i giudici la posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolare d’impresa rispetto alla protezione dei beni primari nello svolgimento delle attività economiche (1) , la natura contravvenzionale (2) ed il conseguente titolo d’imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni (3) non consentono di ritenere che l’imprenditore possa essere esente da ogni responsabilità per il solo fatto di aver delegato ad altri l’adempimento degli specifichi obblighi di legge. Ne deriva che permane in capo al titolare d’impresa l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Più nello specifico, al titolare è richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.
Dott.ssa Monica Andreea Petrea