LA NOVELLA: UNA SPECIE DI TESTO UNICO PER PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE
Dal 30 dicembre del 2024, come da disposto dall’articolo 17, è in vigore il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, pubblicato in GU Serie Ordinaria del 12 dicembre 2024 rinvenibile tramite link in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/12/24G00205/sg recante la nuova Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il provvedimento, di grande rilievo, è stato adottato in forza dell’articolo 26 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, comma 4 e seguenti, (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118 ) tramite delega al Governo all’adozione di uno o più atti “in materia di fonti energetiche rinnovabili anche ai fini dell’adeguamento della normativa vigente al diritto dell’Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese”.
Chiare le finalità: ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, coordinamento delle disposizioni legislative vigenti, unicità contestualità completezza e semplicità della disciplina, semplificazione dei procedimenti amministrativi anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti per l’installazione e il potenziamento anche degli impianti a uso domestico, utilizzazione della digitalizzazione nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa. Il tutto in ottica Europea.
Come sempre infine, Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa quindi entro la fine del 2025, potrà adottare uno o più decreti legislativi correttivi.
LA STRUTTURA DELL’ATTO E I PUNTI SALIENTI
Il decreto legislativo è composto di 17 ampi articoli e ben quattro Allegati (da A a D, ultimo dei quali riporta le norme abrogate).
Esso, nel rispetto dei principi di delega, si prefigge di assicurare, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell’Unione europea, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
Un interesse pubblico prevalente, salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo.
Tema a noi caro: gli interventi, sempre considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti potranno quindi, tranne prove evidenti di negatività, essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. E’ comuque espressamente previsto che nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale
A tal fine, con l’Articolo 6 vengono individuati tre distinti regimi amministrativi di settore, fatti salvi gli aspetti urbanisti e altri:
a) attività libera, ai sensi dell’art.7 ed Allegato A, non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione o certificazione; il regime più semplice di contro non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di siti della rete Natura 2000, seppure qualora gli interventi elencati all’allegato A insistano su detti beni, aree o siti di cui al primo, si ricorre al regime della procedura abilitativa semplificata ex art.8 (PAS) e non la più onerosa Autorizzazione Unica. Resta comunque ferma l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.
b) procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art.8 ed Allegato B, è attuata attraverso il ricorso alla presentazione e approvazione, anche con apposita conferenza dei servizi promossa dal Comune come autorità procedente, di apposito dettagliato progetto avanzato tramite la procedura digitale della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili), gestita dal GSE, vedasi DM MASE https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_23-10-2024.pdf , e secondo un format detto Modello Unico che sarà oggetto di un prossimo specifico decreto ministeriale; il tutto con procedure semplificate e di silenzio assenso in molti casi. Ben ricordare come il ricorso alla PAS è espressamente vietato, comma 2, al proponente nel caso in cui non si abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto, o in assenza o contrasto della compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, si ricorrerà alla Autorizzazione Unica disciplinata dal successivo articolo.
c) autorizzazione unica, ai sensi dell’art.9 ed Allegato C, riservata agli interventi più significativi, ove la competenza tra Autorità procedenti è ripartita tra Regioni o Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica, come indicato dalla lettura delle sezioni I e II dell’Allegato C. Procedura da avviarsi tramite Istanza da presentarsi, con tutti i progetti e allegati necessari, anche in questo caso tramite piattaforma SUER.
La determinazione favorevole di conclusione della, complessa comunque, conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita, il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, nonché tutti gli atti di assenso, comunque denominati necessari alla costruzione e all’esercizio, nei termini anche cronologici dati, delle opere relative agli interventi, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Essa, come è bene che sia, reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica, nonché’ le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni.
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E LORO REGIME
E’ rimesso, come detto, agli allegati A, B e C individuare gli interventi realizzabili con una o un’altra delle procedure, sostanzialmente sulla base delle dimensioni dell’impianto oggetto di realizzazione o intervento; specificando altresì correttamente il Legislatore come ai fini della qualificazione dell’intervento, e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rilevi l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.
Come previsto dall’art. 13, coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali, i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restando però ferme le disposizioni in materia di valutazione d’incidenza.
Infine, l’art. 12 prevede l’istruzione di Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi: entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall’articolo 15-ter della direttiva (UE) 2018/2001, a seguire le Regioni e Governo centrale adotteranno, previa VAS, appositi Piani la cui applicazione è fonte e causa di ulteriori semplificazioni procedimentali.
Avv. Corrado Carrubba