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AUTORIZZAZIONI PER FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: IN VIGORE DAL 30 DICEMBRE LA NUOVA DISCIPLINA DI RIORDINO

LA NOVELLA: UNA SPECIE DI TESTO UNICO PER PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE

Dal 30 dicembre del 2024, come da disposto dall’articolo 17, è in vigore il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, pubblicato in GU Serie Ordinaria del 12 dicembre 2024 rinvenibile tramite link in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/12/24G00205/sg  recante la nuova Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, di grande rilievo, è stato adottato in forza dell’articolo 26 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, comma 4 e seguenti, (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118 ) tramite delega al Governo all’adozione di uno o più atti “in materia di fonti energetiche rinnovabili anche ai fini dell’adeguamento della normativa vigente al diritto dell’Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese”.

Chiare le finalità:  ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, coordinamento delle disposizioni legislative vigenti, unicità contestualità completezza e semplicità della disciplina, semplificazione dei procedimenti amministrativi anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti per l’installazione e il potenziamento anche degli impianti a uso domestico, utilizzazione della digitalizzazione nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa. Il tutto in ottica Europea.

Come sempre infine, Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa quindi entro la fine del 2025, potrà adottare uno o più decreti legislativi correttivi.

LA STRUTTURA DELL’ATTO E I PUNTI SALIENTI

Il decreto legislativo è composto di 17 ampi articoli e ben quattro Allegati (da A a D, ultimo dei quali riporta le norme abrogate).

Esso, nel rispetto dei principi di delega,  si prefigge di assicurare, anche nell’interesse delle  future generazioni, la massima diffusione degli impianti  di  produzione  di energia  da  fonti  rinnovabili  mediante  la  razionalizzazione,  il riordino e la semplificazione delle procedure in materia  di  energie rinnovabili  e  il  loro  adeguamento  alla  disciplina   dell’Unione europea, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. 

Un interesse pubblico prevalente, salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che   tali   progetti   abbiano   effetti   negativi    significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e  sul  settore  agricolo.

Tema a noi caro: gli interventi, sempre considerati di pubblica utilità, indifferibili e  urgenti  potranno quindi, tranne prove evidenti di negatività,  essere ubicati  anche  in  zone  classificate  agricole  dai  vigenti  piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo  20,  comma 1-bis,  del  decreto   legislativo   8  novembre   2021,   n.   199. E’ comuque espressamente previsto che nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento  alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari  locali,  alla  tutela della biodiversità,  così  come  del  patrimonio  culturale  e  del paesaggio rurale

A tal fine, con l’Articolo 6 vengono individuati tre distinti regimi amministrativi di settore, fatti salvi gli aspetti urbanisti e altri: 

a) attività libera,  ai sensi dell’art.7 ed Allegato A,  non  subordinata  all’acquisizione  di  permessi, autorizzazioni  o  atti amministrativi  di  assenso  comunque  denominati   e   il   soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna  comunicazione o certificazione;  il regime più semplice di contro  non  si  applica,  in  ogni  caso,  agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della  parte seconda del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  o  in  aree  naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,  o all’interno di siti della rete Natura 2000, seppure qualora gli interventi elencati all’allegato A insistano su detti beni, aree o siti di cui al primo, si ricorre al  regime  della  procedura  abilitativa semplificata ex art.8 (PAS) e non la più onerosa Autorizzazione Unica. Resta comunque ferma l’osservanza della disciplina  di  tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa  la  necessità  di acquisire  gli  atti  di   assenso,   comunque   denominati,   delle amministrazioni preposte alla gestione del  vincolo,  in conformità alla legislazione vigente. 

b) procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art.8 ed Allegato B, è attuata attraverso il ricorso alla presentazione e approvazione, anche con apposita conferenza dei servizi promossa dal Comune come autorità procedente, di apposito dettagliato progetto avanzato tramite la procedura digitale della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili), gestita dal GSE, vedasi DM MASE https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_23-10-2024.pdf , e secondo un format detto Modello Unico che sarà oggetto di un prossimo specifico decreto ministeriale; il tutto con procedure semplificate e di silenzio assenso in molti casi.   Ben ricordare come il ricorso alla PAS è espressamente vietato, comma 2, al proponente nel caso in cui non   si abbia   la   disponibilità   delle  superfici    per l’installazione dell’impianto, o in assenza o contrasto della compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e  i  regolamenti  edilizi vigenti. In tal caso, si ricorrerà alla Autorizzazione Unica disciplinata dal successivo articolo. 

c) autorizzazione unica, ai sensi dell’art.9 ed Allegato C, riservata agli interventi più significativi, ove la competenza tra Autorità procedenti è ripartita tra Regioni o Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica, come indicato dalla lettura delle sezioni I e II dell’Allegato C.  Procedura da avviarsi tramite Istanza da presentarsi, con tutti i progetti e allegati necessari, anche in questo caso tramite piattaforma SUER. 

La determinazione favorevole di conclusione della, complessa comunque,  conferenza di servizi  costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita, il provvedimento  di  VIA  o   di   verifica   di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, nonché tutti gli atti di assenso, comunque  denominati necessari alla costruzione e all’esercizio, nei termini anche cronologici dati, delle opere relative agli interventi, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Essa, come è bene che sia, reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di  dismissione  e  di  ripristino  dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all’atto del rilascio dell’autorizzazione  unica,  nonché’  le eventuali compensazioni ambientali a favore  dei  comuni.

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E LORO REGIME

E’ rimesso, come detto, agli allegati A, B e C individuare gli   interventi   realizzabili con una o un’altra delle procedure, sostanzialmente sulla base delle dimensioni dell’impianto oggetto di realizzazione o intervento; specificando altresì correttamente il Legislatore come ai fini della qualificazione dell’intervento,  e  della  relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rilevi l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare  come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal  medesimo  soggetto  identificabile  come unico centro di interessi.

Come previsto dall’art. 13, coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali, i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A  e  B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152, restando però ferme le disposizioni in materia  di valutazione d’incidenza. 

Infine, l’art. 12 prevede l’istruzione di Zone di accelerazione e disciplina  dei relativi regimi amministrativi: entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il  raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili  come  delineati  dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici (GSE) pubblica nel proprio  sito  internet  una  mappatura  del  territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree  disponibili per l’installazione di impianti di produzione  di  energia  da  fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse  e  degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall’articolo  15-ter della  direttiva  (UE)  2018/2001, a seguire le Regioni e Governo centrale adotteranno, previa VAS, appositi Piani la cui applicazione è fonte e causa di ulteriori semplificazioni procedimentali.

Avv. Corrado Carrubba