L’INDIRIZZO VIEPPIU’ CONSOLIDATO DEL CONSIGLIO DI STATO
IL TEMA: UNA SEMPRE PIU’ NECESSARIA REGOLAZIONE
L’occupazione di suolo pubblico di attività commerciali, siano esse in aree prospicienti al mare che nelle piazze e vie pregiate dei centri storici ma più in generale sull’intero tessuto urbano, sta sempre più rivestendo interesse per operatori economici, pubbliche amministrazioni, cittadine e cittadini residenti. Tale forma di attività, certamente lecita poiché nota e disciplinata da fonti normative primarie, secondarie e locali, prende anche il nome di fenomeno dei dehors, cioè quelle strutture occupanti il suolo pubblico quali pertinenze di attività commerciali, solitamente di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande.
Quel che rende il tema di cogente attualità è il boom che dette forme di occupazione di suolo pubblico hanno avuto in tempi recenti, andando di pari passo con il crescere a dismisura della dimensione di attrazione e servizi turistici delle città, soprattutto d’arte, andante di pari passo con il fenomeno del dilagare degli affitti brevi.
Il tutto riunito sotto il nome di overturism, ovvero l’esplodere del turismo di massa spesso low cost e quindi del dilagare di offerte di locazioni, beni e servizi al turista che snaturano il tessuto e le relazioni urbane, impoveriscono l’offerta di locazioni residenziali ordinarie e di spazi per commercio e artigianato di prossimità e di qualità, ledono in estrema sintesi una dimensione di qualità della vita e dell’ecosistema urbano che in molti fanno rientrare tra i cd. beni comuni. Si veda come anche l’Istituto Treccani conosca descriva il fenomeno https://www.treccani.it/vocabolario/neo-overtourism_(Neologismi)/
A fronte di ciò si assiste a tentativi di varia natura degli enti locali, comuni in testa, di disciplinare questi fenomeni; tentativi non facili anche a fronte di un quadro normativo primario oggi a maglie molto larghe tendente in via generale a favorire economia e commerci che lascia poco spazio alla regolamentazione locale. Si veda ad esempio, non quanto ai dehors ma agli affitti brevi, le recenti vicende che hanno avuto come protagonista il Comune di Firenze il quale sostiene che la sua regolazione sia necessaria per ridurre lo spopolamento del centro storico della città e migliorarne le condizioni di abitabilità per i residenti permanenti.https://www.ilpost.it/2024/10/08/ricorso-tard-norma-affitti-brevi-firenze/ .
IL COVID E POST COVID
Tornando al tema specifico dell’occupazione di suolo pubblico anche tramite dehors, è bene ricordare che in occasione dell’esplosione dell’epidemia COVID 19 nel 2020, al fine di sostenere il commercio e forme conviviali all’aperto di minor rischio di contagio, il governo e il parlamento ebbero a dettare norme straordinarie per favorire tributariamente le occupazioni e soprattutto per consentire il loro ampliamento in via automatica come previsto all’art.9ter, comma 5, del Decreto-legge del 28/10/2020 n. 137.
In un primo momento sino a fine emergenza COVID cioè marzo 2021, termine poi posticipato a fine 2023, poi al 2024 e infine oggi prorogato sino a tutto il 2025 coi i provvedimenti “concorrenza”; si veda https://www.romatoday.it/politica/dehors-tavolini-proroga-covid-2025-cosa-succede.html .
Su questo tema si sono levate voci di critica da parte dei Comuni e anche di osservatori autorevoli, tra cui il nostro Gianfranco Amendola, sempre in nome del fatto di come queste normative sarebbero state oggettivamente un incentivo al depauperare gli spazi pubblici e di qualità delle città, limitando i poteri di intervento e di regolamentazione delle amministrazioni più attente e sensibili, e perseverando nello stile tutto italiano di normare sull’onda delle emergenze e delle proroghe su proroghe.
Nell’articolo appunto a firma Amendola https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_febbraio_24/i-dehors-covid-prorogati-fino-a-dicembre-2023-il-rischio-dell-invasione-a4d135f9-0185-4f56-ba21-e599c9964xlk.shtml?refresh_ce , si trova per quanto qui maggiormente interessa un richiamo ad una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione II n. 1489 del 13 febbraio 2023) che già un anno fa aveva lanciato l’allarme su come fosse possibile che “con queste deroghe si innescano «potenziali situazioni di illecito di non sempre agevole individuazione, giusta l’innegabile zona chiaroscurale che finisce per generarsi», favorite spesso da «atteggiamenti di sostanziale tolleranza o quanto meno acquiescenza» da parte delle amministrazioni, che rischiano di snaturare gli elementi richiesti dalla legge «normale» per collocare dehors.”
LA RECENTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
In questo quadro si aggiunge ora un altro tassello posto dai Giudici di Palazzo Spada con la sentenza Sez. V n. 8474 del 23 ottobre 2024 che è rinvenibile sull’attento sito Lexambiente al seguente linkhttps://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-strutture-tipo-dehors-e-potere-regolamentare-del-comune.
Essa, all’esito di un contenzioso tra un Comune e un ristoratore con dehors conforme il primo grado TAR, massima Lexambiente come Il comune abbia il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e, soprattutto, di conformarle nell’ottica della “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina.
Basti riportare uno stralcio di detta sentenza per coglierne il valore: “ Dalla lettura delle disposizioni del Regolamento in controversia emerge con chiarezza che lo stesso non ha la finalità di disciplinare il procedimento per il rilascio del titolo di occupazione di suolo pubblico della relativa tassa, ma quella di assicurare il corretto assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, attraverso la riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico con dehors in piazze, strade, vie ed altri spazi pubblici.
Si tratta di finalità tutte ricomprese nella sfera di azione del Comune appellato che ha inteso disciplinarle in modo unitario e armonico su tutto il proprio territorio attraverso il Regolamento in questione che “in una visione pianificatoria sempre più intersettoriale – a tutela della c.d. “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna e “illuminata” di miglioramento della vivibilità cittadina –“, supera l’originario approccio esclusivamente tributario, divenendo “lo strumento per indirizzare le scelte del privato nella direzione, anche estetica, individuata dall’Ente territoriale (Cons. Stato, II, n. 1489 del 2023).”
Avv. Corrado Carrubba