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Sentenza C-438/23: nuove prospettive sull’etichettatura degli alimenti a base di proteine vegetali

La sentenza C-438/23 emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 4 ottobre 2024 introduce un cambiamento significativo nell’ambito della regolamentazione dell’etichettatura alimentare, con particolare attenzione ai prodotti a base di proteine vegetali. La Corte si è pronunciata in merito alla legittimità del decreto emanato dal governo francese, che vietava l’uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale, come “bistecca” o “salsiccia”, per descrivere alimenti contenenti proteine vegetali, anche se accompagnati da qualificazioni come “vegetale” o “di soia”.

Il contesto della sentenza C-438/23

L’azione legale è stata avviata da quattro organizzazioni attive nel settore dei prodotti vegetali e vegetariani, tra cui Protéines France e Beyond Meat, che contestavano il decreto francese. Queste organizzazioni sostenevano che il divieto fosse in contrasto con il Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori a livello europeo.

In particolare, il Regolamento n. 1169/2011 prevede che, in assenza di un nome legale per un alimento, gli Stati membri non possano vietare l’uso di nomi descrittivi o consuetudinari per identificare un prodotto, a meno che tali nomi non siano fuorvianti per i consumatori. Questo principio si applica anche agli alimenti a base di proteine vegetali, i quali possono utilizzare termini consueti del settore alimentare animale purché sia chiara la natura vegetale del prodotto.

La posizione della Corte di Giustizia C-438/23

La Corte di Giustizia, nel pronunciarsi sulla questione, ha sottolineato che il quadro normativo europeo stabilisce una presunzione confutabile che le informazioni fornite in conformità con le regole del Regolamento n. 1169/2011 siano sufficienti per tutelare i consumatori. Questa presunzione implica che il consumatore medio, dotato di ragionevole attenzione, sia in grado di comprendere la differenza tra un prodotto a base di proteine animali e uno a base di proteine vegetali quando queste differenze vengono chiaramente indicate in etichetta.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che uno Stato membro non può adottare misure restrittive che impediscano l’uso di termini come “bistecca” o “salsiccia” per prodotti vegetali, a meno che non esista un nome legale specifico adottato a livello nazionale o comunitario. In assenza di tale nome legale, il divieto generale e astratto imposto dalla Francia viola i principi di armonizzazione del mercato interno e ostacola la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea.

Etichettatura e protezione del consumatore

Un aspetto centrale della sentenza C-438/23 è la tutela del consumatore attraverso una corretta etichettatura. La Corte ha ribadito che le informazioni fornite sulle etichette degli alimenti devono essere chiare e non ingannevoli. Tuttavia, ha anche riconosciuto che l’uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per alimenti a base di proteine vegetali non è di per sé fuorviante, a condizione che l’origine vegetale del prodotto sia chiaramente indicata.

La Corte ha anche affermato che le autorità nazionali possono intervenire qualora ritengano che un’etichetta sia ingannevole, ma devono dimostrare che le informazioni fornite dall’operatore alimentare non sono sufficienti a garantire la tutela del consumatore. In altre parole, spetta alle autorità nazionali dimostrare che la presunzione di conformità del Regolamento n. 1169/2011 sia stata confutata in casi specifici.

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Le implicazioni della sentenza C-438/23 per l’industria alimentare

La sentenza C-438/23 ha importanti implicazioni per l’industria alimentare, in particolare per i produttori di alimenti a base di proteine vegetali. Il verdetto conferisce maggiore libertà a questi operatori di utilizzare termini consueti del settore alimentare animale per i loro prodotti, come “burger vegetale” o “bistecca di soia”, facilitando così la comunicazione con i consumatori e la promozione dei prodotti sul mercato.

Tuttavia, la sentenza sottolinea anche l’importanza della trasparenza e della chiarezza nell’etichettatura. I produttori di alimenti a base di proteine vegetali dovranno continuare a garantire che le etichette dei loro prodotti non siano fuorvianti e che le informazioni sull’origine vegetale siano evidenti. Questo equilibrio tra libertà commerciale e protezione del consumatore rimane un tema centrale del diritto alimentare europeo.

Conclusioni

La sentenza C-438/23 rappresenta una vittoria per l’industria dei prodotti vegetali, rafforzando il diritto di utilizzare termini descrittivi per alimenti a base di proteine vegetali nel rispetto delle regole europee di etichettatura. Allo stesso tempo, conferma l’importanza di fornire informazioni chiare e precise ai consumatori per evitare confusione. Con questa decisione, la Corte di Giustizia dell’UE ha ribadito il suo impegno verso un mercato alimentare armonizzato e trasparente, che tuteli i consumatori e promuova la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea.

Avv. Elio E. Palumbieri