Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legi-slativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” entra in vigore il 16.06.2023.
Parallelamente il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 “Regolamento recante: “Disciplina del siste-ma di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei ri-fiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” entra in vigo-re il 15.06.2023, sia pure con una graduazione assai clemente delle date di avvio delle nuove incombenze a carico degli operatori.
Il legislatore italiano ci ha abituati a frequenti sommovimenti tellurici in ma-teria di rifiuti, specie negli ultimi lustri. Fra introduzione di novità, abrogazione di novità, correttivi, contrordini e ripartenze, gli operatori ambientali hanno vissu-to parecchi momenti di emicrania.
Ma questa volta forse ne varrà la pena. Si introducono sia innovazioni di ca-rattere sistematico sia innovazioni più puntuali, destinate ad incidere positi-vamente sull’azione di tutela ambientale ma anche sulla quotidianità degli operatori di settore.
Sul primo fronte, da un lato, prende l’avvio – anche se con partenze sca-glionate a 18, 24, 30 mesi – il nuovo meccanismo di tracciamento elettronico dei rifiuti (RENTRI) che farà pendant con l’intensificazione degli sforzi per ap-plicare il regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR, definito dall’art. 183, comma 1, lettera g-bis, del TUA come: “misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità fi-nanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il pro-dotto diventa un rifiuto”). Dall’altro si imposta un rafforzamento del monito-raggio dei provvedimenti autorizzativi di impianti per il trattamento dei rifiuti mediante in particolare la valorizzazione del RECER (Registro delle autorizza-zioni alle operazioni di recupero).
Sul fronte delle innovazioni puntuali, si introducono:
– lievi ritocchi alle norme in materia di rifiuti organici (art. 182-ter TUA);
– taluni emendamenti o nuovi termini nelle definizioni di cui all’art. 183 TUA (in particolare: si precisa che i rifiuti da costruzione e demolizione sono consi-derati non urbani e quindi speciali solo se “prodotti nell’ambito di attività di impresa”; si definiscono i “rifiuti accidentalmente pescati”);
– una restrizione alla esclusione dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 1, lettera e), TUA) degli esplosivi in disuso;
– lievi ritocchi alle norme su formulari identificazione rifiuti (art. 193 TUA) e registri di carico/scarico (art. 190 TUA);
– lievi ritocchi in materia di competenze dello Stato (art. 195 TUA);
– la precisazione che “I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono misce-lati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le opera-zioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recu-pero ((e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’ince-nerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179” (art. 205, comma 6-bis, TUA);
– svariati ritocchi e precisazioni a tutta la disciplina in tema di rifiuti di imbal-laggi (artt. da 218 a 225; interessante per esempio la precisazione che “i rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conse-guimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia con-forme agli obblighi
di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli ob-blighi previsti al riguardo dalla legislazione europea”);
– la riduzione da 5 a 3 anni della durata dell’obbligo di conservazione dei documenti inerenti alla valutazione tecnica, in materia di gestione dei rifiuti da manutenzione delle infrastrutture (art. 230, comma 2, TUA);
– il richiamo aggiornato alla nuova disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (art. 232 TUA; trattasi appunto del recente D.Lgs. 197/2021, in sostituzione del D.Lgs. 182/2003) e la precisazione che “al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la ge-stione dei rifiuti, è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto con-cerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”, dunque sino al 13.12.2023 (art. 265, comma 2, TUA);
– una serie di emendamenti all’art. 237 TUA, sui criteri direttivi dei sistemi di gestione applicati nei circuiti dei consorzi nazionali di riciclo, fra cui in partico-lare l’ampliamento degli strumenti pianificatori di cui al comma 6 dell’articolo citato, e la specificazione dei loro contenuti;
– una nuova, articolata premessa, nell’Allegato D alla Parte IV del TUA, sui codici di classificazione dei rifiuti (CER).
A cura di Massimo Zortea – www.safegreen.it