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Varianti e soluzioni migliorative del progetto di gara: differenze

Il Consiglio di Stato  nella recente sentenza n. 1808/2021 ha richiamato un orientamento consolidato in merito alla distinzione tra varianti e soluzioni migliorative nelle gare di appalto con sistema di selezione  basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Soluzioni migliorative

Il Giudice amministrativo ritiene che a differenza delle varianti, le soluzioni migliorative  possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione. 

Pertanto le soluzioni migliorative investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste

Varianti

Costituiscono  modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione  (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374).

 

Il ruolo della Commissione giudicatrice

Il Consiglio di Stato nella medesima sentenza, oltre a delineare il confine tra varianti progettuali e soluzioni migliorative, ha richiamato anche importanti principi in merito alla funzione della Commissione giudicatrice e alle scelte valutative in merito alle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice, ribadisce il Supremo Consesso della giustizia amministrativa, ha ampia discrezionalità tecnica, che resta insensibile al sindacato giurisdizionale se esercitata in linea con i criteri predefiniti dalla lex specialis di gara e non presenta inattendibilità o macroscopiche irrazionalità ed incongruenze: il vaglio del giudice amministrativo su tali valutazioni è estrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, senza comportare sostituzioni all’Amministrazione, perché sarebbe sconfinamento vietato – in virtù del principio di separazione dei poteri – della giurisdizione di legittimità nella sfera amministrativa» (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5934; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 27 marzo 2018, n. 702; Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 11 gennaio 2018, n. 8″