Il tema dell’inquinamento acustico è stato oggetto, nell’ultimo periodo, di numerose pronunce giurisprudenziali, tra le quali, è importante ricordare soprattutto la sentenza n. 7316 del 23 novembre 2020 del Consiglio di Stato, Sez. IV, relativa alle conseguenze derivanti dall’inerzia dell’amministrazione in merito all’approvazione dei Piani degli interventi di mitigazione del rumore nonché la sentenza n. 2150 del 12 novembre 2020 emessa dal TAR Lombardia (MI), Sez. III, sull’attendibilità dei rilievi fonometrici effettuati in due giornate differenti.
Consiglio di Stato, Sez. IV n. 7316 del 23 novembre 2020
La prima pronuncia trae le mosse da un ricorso proposto davanti al TAR Lazio da un privato cittadino residente nel Comune di Castelveccana (VA) che lamentava l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente nonché della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) nell’attuazione ed adozione del Piano di contenimento dell’inquinamento acustico finalizzato all’adozione di misure di mitigazione dell’impatto acustico nell’area di proprio interesse. In particolare, sensi dell’art. 170 del c.p.a, il privato cittadino proponeva un ricorso avverso il silenzio dei summenzionati enti deducendo la violazione dell’art. 10, co. 5, L. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) nonché degli artt. 2 e 5 del D.M. 29 novembre 2000, per non avere concluso il procedimento di adozione del Piano degli interventi di mitigazione dei rumori nei termini di legge o comunque in un tempo ragionevole. Nel merito, il Tar Lazio accoglieva l’azione ex art 117 c.p.a. e condannava le intimate amministrazioni ad adottare un provvedimento espresso su istanza del cittadino e, quindi, ad approvare il Piano degli interventi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della sentenza. Avverso tale pronuncia la RTI proponeva appello davanti al Consiglio di Stato eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. evidenziando che, ai sensi della L. n. 447/1995 e del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998, l’intervento di mitigazione del rumore non rientra tra i procedimenti ad istanza di parte ma in quelli ad impulso d’ufficio e che, di conseguenza, gli enti gestori di servizi pubblici devono presentare autonomamente (non quindi su istanza di parte) piani di contenimento e di abbattimento del rumore. Precisa inoltre che il silenzio-inadempimento presuppone che vi sia un obbligo giuridico da parte dell’amministrazione destinataria della richiesta di provvedere mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato e che, in mancanza di tale presupposto, l’eventuale inerzia dell’amministrazione non potrebbe qualificarsi né in termini di silenzio-rifiuto né di silenzio-inadempimento. Sul punto, il Consiglio ha chiarito che, in sostanza, “l’azione avverso il silenzio è impraticabile solo laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa” ricordando che, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale, i principi generali di cui alla Legge n. 241/1990 che impongono alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge devono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione. Nel caso specifico, il Collegio ha osservato che il Piano di contenimento acustico di cui all’art. 10, comma 5 della legge quadro sull’inquinamento acustico non è propriamente un atto di pianificazione bensì piuttosto un programma di interventi specifici da eseguire a tutela dei cd. recettori sensibili individuati a seguito dell’attività preliminare di mappatura acustica del territorio. Per di più, rilevando che la RTI aveva da tempo individuato precisi “ricettori” all’interno del territorio comunale – tra i quali figura anche la dimora del cittadino ricorrente – il Consiglio di stato ha chiarito che la posizione di interesse legittimo azionata da quest’ultimo è differenziata da quella degli altri potenziali destinatari dei benefici derivanti dalle opere di contenimento acustico non individuabili ex ante nonché qualificata dalla titolarità del diritto alla salute e ad un ambiente salubre. Per tali considerazioni, la stessa ha respinto l’appello della RFI.
TAR Lombardia (MI), Sez. III n. 2150 del 12 novembre 2020
Il Tar Lombardia, invece, è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’attendibilità di rilievi fonometrici effettuati in due giornate differenti al fine di misurare dapprima il rumore ambientale provocato da un impianto di aria condizionata e successivamente il rumore residuo dell’ambiente circostante. Sul punto il Collegio giudicante ha chiarito che la circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non costituisce, di per sé, sintomo di inattendibilità dell’accertamento atteso che, il punto 12 dell’allegato A al DM del 16 marzo 1998 prescrive unicamente che il rumore residuo sia misurato con modalità identiche a quelle impiegate per la misurazione del rumore ambientale e non contenga eventi sonori atipici. Invero, il citato DM richiede unicamente l’utilizzo di una identica strumentazione ovvero con una stessa impostazione di parametri e del punto di misurazione, essendo invece irrilevante l’orario delle misurazioni che possono appunto essere effettuate anche in giornate diverse.
Dott.ssa Monica Andreea Petrea
Sede Trento
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