La Corte costituzionale, con sentenza in giudizio incidentale n. 276 del 1- 21 dicembre 2020, è nuovamente intervenuta autorevolmente sul bilanciamento tra interessi e diritti costituzionalmente protetti, quali la tutela ambientale paesistica ed i concorrenti diritti di proprietà e di impresa.
Oggetto del contendere dinanzi alla Consulta una legge della Regione Lazio – l.r. 7/2018, in specie articolo 7, recante “Modifica alla perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica” – la quale, modificando il perimetro dell’area protetta così da includere nuove aree valutate di pregio, è stata contesta in via incidentale da privati portatori di interessi edificatori in un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
La norma portata al vaglio dei Giudici Costituzionali, contenuta in una più ampia normativa regionale, nell’ampliare i confini della importantissima area protetta, basti ricordare che il padre del Parco della Regina Viarum dal Campidoglio ai Castelli fu il grande compianto Antonio Cederna, ha comportato lo scattare delle norma di salvaguardi vigenti per le aree protette regionali ai sensi dell’articolo 8 della l.r. Lazio 29/97, cosicché alcuni procedimenti ammnistrativi urbanistici ed ambientali su istanza di parte, VIA e permesso di costruire, si sono arrestati ed infine pervenuti ad archiviazione da parte delle autorità procedenti; contro tali atti è insorta la parte privata, sollevando la questione di costituzionalità che è stata considerata non manifestamente infondata e rilevate dal Giudice amministrative remittente.
Nelle stesse parole della Corte “La sentenza, dopo aver richiamato i precedenti costituzionali in tema di limiti al diritto di proprietà, ribadisce che i vincoli finalizzati alla tutela ambientale (in senso lato) non hanno carattere espropriativo e non ricadono perciò nell’ambito di applicazione del terzo comma dell’articolo 42 della Costituzione. Si tratta infatti di limitazioni che ineriscono intrinsecamente al bene, in ragione di caratteri suoi propri, e vanno pertanto ricondotte a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 della Costituzione. E ciò vale anche nel caso in cui il vincolo investa beni compresi in uno strumento urbanistico attuativo.”.
In realtà molteplici sono gli aspetti giuridici rilevanti della sentenza, basata su una argomenta ma infine disattesa ordinanza di rimessione del TAR Lazio: la assunta natura di legge provvedimento nella perimetrazione di un parco, il profilo di disparità di trattamento in violazione del canone di eguaglianza do cui all’articolo 3 della Carta, il rango primario della tutela ambientale e paesistica a fronte della quale la funzione urbanistica è recessiva, sino ai profili inerenti i diritti al giusto processo previsti dalla Convenzione CEDU ed alla natura non espropriativa ovvero ablativa della vincolistica ambientale.
Una sentenza pertanto che va segnalata e merita di esser letta, non solo per il valore che assume in una lunga a travagliata vicenda avente al centro l’area di pregio del Divino Amore in Agro Romano, ma per la completa rassegna di principi giurisprudenziali, non solo costituzionali, richiamati e la chiara asserzione della valenza primaria costituzionale della tutela del paesaggio perseguibile attraverso lo strumento dell’istituzione di aree protette, e ciò anche in aree già interessate da precedenti previsioni urbanistiche di espansione e relativi strumenti edificatori generali o attuativi.
Avv. Corrado Carrubba
Sede Roma
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