Con la sentenza n. 6658/2020 il Consiglio di Stato sez. IV ha ribadito alcuni principi in merito agli specifici obblighi del proprietario dell’area oggetto di bonifica. In particolare, il supremo Consesso amministrativo ha evidenziato che:
– il proprietario di un sito contaminato, in quanto dominus gravato da obblighi di custodia, è tenuto a porre in essere le misure di prevenzione, tra cui rientrano le MISE (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1759);
– la bonifica di un sito tuttora inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non direttamente responsabile dell’inquinamento, ma che sia subentrata a quella responsabile per effetto di operazioni societarie avvenute pure nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e ciò quand’anche le condotte inquinanti siano state poste in essere in epoca antecedente all’introduzione, nell’ordinamento giuridico, dell’istituto della bonifica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10);