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Tar Puglia Bari n. 1239/2020: accesso alle informazioni ambientali

I Giudici amministrativi hanno richiamato i principi generali in materia di accesso alle informazioni ambientali.
In particolare i Giudici hanno evidenziato gli specifici profili della disciplina di cui al D.lgs 195/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”).
L’art. 3 di tale normativa prevede, in particolare, che “l’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse” (comma 1), soggiungendo che “nel caso in cui la richiesta d’accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l’autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione” (comma 3).
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il legislatore ha introdotto una forma di accesso facilitato rispetto a quello disciplinato dall’art. 22 della legge 241/1990 per le informazioni ambientali, e ciò al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2015 n. 4637).
Tale normativa prevede, una estensione del diritto di accesso sia mediante un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, sia perché svincolato dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e seguenti della predetta legge sul procedimento amministrativo.