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Certificazione di agricoltura biologica e riparto di giurisdizione

Il T.A.R con sentenza n. 567 del 10 settembre 2020 interviene nuovamente sulla querelle riguardante il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e amministrativo. 

Natura giuridica del rapporto degli O.d.C. con gli operatori biologici

La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento per i danni lamentati in conseguenza del provvedimento adottato da ICEA all’esito di alcune valutazioni tecniche. A tal proposito il T.A.R. dell’Emilia Romagna, sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata, rigetta il ricorso per difetto di giurisdizione. 

Occorre distinguere, infatti, la natura dei vincoli esistenti tra i vari soggetti coinvolti al fine di determinare l’attribuzione di competenza giurisdizionale. All’esito del giudizio in esame viene ribadita la natura privatistica del rapporto intercorrente tra organismi di controllo e operatori ad essi sottoposti. Infatti, le misure impugnate nel presente giudizio sono emesse da ICEA in virtù di un contratto di certificazione con il quale l’operatore si impegna ad accettare l’assoggettamento al controllo ed i provvedimenti che ne derivano. Diversamente, il potere di autorizzazione e vigilanza esercitato dal MIPAAF nei confronti degli organismi di controllo ha carattere pubblicistico, essendo espressione di una posizione giuridica di interesse legittimo. 

Alla luce di quanto esposto, vi è una carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo ogni qual volta la controversia abbia ad oggetto l’esecuzione del rapporto sinallagmatico tra gli O.d.C e gli operatori di agricoltura biologica, in relazione al quale le parti vantano diritti soggettivi. 

La sentenza del T.A.R. Emilia Romagna

Ebbene, il T.A.R si pronuncia nel seguente modo:“per gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, mentre spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo il rapporto tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, autorizzati, controllati e vigilati dallo stesso Ministero, il rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica, come quello instaurato tra la resistente ICEA e l’azienda agricola ricorrente, spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto gli agricoltori, che vogliono vendere i loro prodotti come “biologici”, devono stipulare con uno degli organismi di controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un contratto di diritto privato”.

A ciò si aggiunge il chiarimento delle Cassazione secondo cui l’attività di organismi privati, quale ICEA, non corrisponde ad una partecipazione all’esercizio di pubblici poteri. Infatti, l’attività di controllo esercitata dai legittimi organi equivale ad attività meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono diritti soggettivi la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 9678 del 5 aprile 2019, Sezioni Unite). 

Pertanto, il T.A.R. riconduce la controversia alla giurisdizione ordinaria sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.

 

giovanna.amelio@safegreen.it

 

elio.palumbieri@safegreen.it