L’origine degli alimenti è al centro del nuovo decreto italiano, relativo alle “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate”.
In effetti, è trascorso il periodo di tre mesi necessario ai fini dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, in seguito alla notifica della proposta eseguita ai sensi del regolamento UE 1169/2011concernente la “fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
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Origine degli alimenti e ambito di applicazione
Il decreto ministeriale, l’Atto del Governo 159, si colloca nel più ampio contesto riguardante l’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari. Scopo delle disposizioni in commento è una maggiore trasparenza delle informazioni in etichetta.
Tale provvedimento è il risultato dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni ed è stato disposto a norma della legge 4 del 2011 relativa alle “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”.
L’articolo 4 della legge menzionata stabilisce che gli Stati membri dell’Unione europea possano determinare i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza degli alimenti sia obbligatorio. A giustificare la novella, però, devono essere ragioni di protezione della salute pubblica, del consumatore, dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine controllata e repressione della concorrenza sleale e, infine, di prevenzione delle frodi.
Contenuto del decreto: definizioni e aspetti principali
Lo schema del nuovo decreto, rinviando al regolamento UE 853/2004 sugli alimenti di origine animale, prevede le definizioni di carni di ungulati domestici, macinate, separate meccanicamente, prodotti a base di carne e preparazioni di carni.
Il successivo articolo 2 secondo comma dispone la non applicabilità della normativa alle indicazioni geografiche protette le quali mantengono una disciplina autonoma in attuazione dei regolamenti UE 1151/2012 e 1308/2013 sui regimi di qualità (DOP e IGP) e sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Gli articoli 3 e 4 sanciscono l’obbligatorietà dell’indicazione del luogo di provenienza della carne suina e l’indicazione del paese di nascita, di allevamento e di macellazione degli animali.
Risulta possibile utilizzare la dicitura “100% italiano” esclusivamente nell’eventualità in cui i prodotti provengano da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Contrariamente, si potranno utilizzare le indicazioni “Origine: UE”, “Origine: extra UE” e Origine: “UE”, “extra Ue” o “UE o extra UE”.
Le disposizioni finali riguardano il regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 231 del 2017 e le misure transitorie, le quali permettono la commercializzazione, fino ad esaurimento scorte, delle carni suine trasformate etichettate secondo la regolamentazione previgente.
Consultazione pubblica svolta dall’ISMEA
L’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ha condotto un’interessante consultazione pubblica, sul proprio sito, tramite compilazione volontaria di un questionario aperto rivolto ai consumatori e agli operatori del settore alimentare.
All’esito della consultazione è emerso come la maggior parte dei partecipanti abbia ritenuto di fondamentale importanza l’informazione circa l’origine della materia prima dei prodotti alimentari. Altrettanto rilevante è il luogo di trasformazione degli stessi.
Parallelamente si afferma la necessità di un’etichetta alimentare facilmente accessibile al consumatore medio.
Elio Palumbieri, Elisabetta Pierantoni