La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 5912/2020 ha ribadito il principio della responsabilità condivisa di tutti gli operatori nella gestione dei rifiuti che trova il suo fondamento nei principi comunitari in materia ambientale di correzione alla fonte e di chi inquina paga.
Ne deriva che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Secondo la Corte bisogna tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006, e più in generale dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”, di cui all’art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l’estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione (tra le tante, v., nella giurisprudenza amministrativa: T.A.R. Venezia, sez. III, 24/11/2009
Alla luce dei principi richiamati, secondo la Corte appare condivisibile la scelta di coinvolgere in ordine ai profili di responsabilità dei soggetti afferenti alla gestione dei rifiuti, anche chi riceve rifiuti, per avviarli a recupero, da un trasportatore non autorizzato, posto che si tratta di un soggetto che svolge un’attività per la quale è richiesta una particolare autorizzazione, quindi dovrebbe essere in grado di effettuare (per lo meno) i controlli formali in capo ai soggetti da cui riceve i rifiuti.