Le controversie in materia di Tia1 e Tia2 sono di competenza del Giudice Ordinario. Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 1839 del 27 gennaio 2020.
Il contenzioso
A seguito della questione di giurisdizione sollevata dal Giudice di pace di Civitavecchia, la Cassazione sez. Unite è intervenuta sulla natura della Tia che rappresenta un entrata patrimoniale di diritto privato, escludendo la qualifica di tributo con conseguente devoluzione al Giudice ordinario delle relative controversie.
L’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione richiama il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14 come convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale), istituita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), “rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”
La Cassazione sez. Unite, nella sentenza in commento, ha richiamato il principio sancito dalla Corte Cost. Sent. n. 188 del 2018, secondo il quale “il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico può escludere o, all’opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l’applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall’art. 53 Cost., comma 1. All’opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, per la sua regolamentazione, è conformato come canone o tariffa, perchè da ciò conseguirebbe un’illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all’art. 102 Cost., comma 1, (Corte Cost., sent. n. 64 del 2008 ha affermato che “l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”).”
La Cassazione ha quindi sancito che spettano perciò alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale, cd. TIA2, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49.