L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato una nota catena europea di supermercati, a seguito di istruttorie concernenti la promozione e commercializzazione – nei punti vendita e on line– delle linee di pasta “Italiamo” e “Combino”. In particolare, tali prodotti venivano presentati al consumatore mediante confezioni che, enfatizzando sulla parte frontale l’italianità del prodotto, potevano trarlo in inganno, stante l’assenza di adeguate e contestuali indicazioni sull’origine anche estera del grano impiegato.
La violazione del Codice del Consumo
L’Autorità ha, dunque, accertato la violazione degli artt. 21 e 22 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ritenendo che le modalità di presentazione dei prodotti menzionati fossero idonee a ingenerare nei consumatori l’equivoco circa la localizzazione dell’intera filiera produttiva della pasta, a partire dalla materia prima. Tale convincimento, peraltro, non può ritenersi sanato dall’indicazione, riportata sulle medesime confezioni, della provenienza “UE e non UE” del grano duro utilizzato per ottenere la semola.
In sostanza, il Garante ha evidenziato come, a fronte della scelta dell’impresa di esaltare l’italianità del prodotto, sia necessario controbilanciare tale enfasi con una più evidente e contestuale indicazione dell’origine del grano duro in etichetta. Ciò è ancor più vero se si considera che il Reg. UE 1169/2011, nel definire i principi sull’etichettatura dei prodotti alimentari, prevede che “La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche” (art. 3, comma 1).
La rilevanza per il consumatore italiano
L’Autorità, peraltro, richiamando l’Indagine sull’etichettatura di origine dei prodotti agro-alimentari condotta da ISMEA, ha evidenziato la rilevanza che tale elemento assume per il consumatore italiano. Basti pensare, sul punto che, stante la stabilità delle vendite di pasta di semola di grano duro, le vendite di pasta prodotta esclusivamente con grano italiano hanno registrato un aumento dell’11% tra il 2016 e il 2018.
Le altre aziende coinvolte
L’AGCM, con questo provvedimento, ha concluso cinque procedimenti istruttori che hanno coinvolto, per le stesse ragioni, anche i marchi Divella, De Cecco, Passioni e Cav Giuseppe Cocco. Tutte le aziende proprietarie dei marchi menzionati, tuttavia, hanno invece rispetto gli impegni stabili dall’Autorità.