Per l’End of Waste valgono i criteri previsti nell’allegato 1, suballegato 1, del Dm decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, del Dm 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 del Dm 17 novembre 2005, n. 269.
– L’art. 1 comma 19 L. 55/2019 ( LEGGE di conversione del DL 32/2019) sostituisce il comma 3 dell’art. 184 tre del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
“ Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.”
– Anche per le autorizzazioni ordinarie di cui aglii art. 208 209 e 211 del D.lgs. si farà riferimento ai criteri previsti per le procedure semplificate relativamente a tipologia, provenienza, caratteristica dei rifiuti:
“Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III- bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei princìpi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.”
– Viene demandato al Ministro dell’ambiente la possibilità di emanare delle linee guida per una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale:
“Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.”
– Aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizioni ( Istanza da presentare entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle linee guida):
“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”.