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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.Lgs. 17/2019 in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi)

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 marzo 2019 il D.Lgs. 17/2019 che introduce modifiche al D.Lgs. 475/92 e al D.lgs 81/2008  adeguando la normativa interna al Regolamento europeo 425/2016 in materia dispositivi di protezione individuale ( Dpi).

Come specificamente indicato dall’All. 1 del Regolamento europeo, i Dpi ( Dispositivi di protezione individuale) si suddividono in 3 Categorie:

Categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II Comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall’alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Con il nuovo D.lgs 17/2019 vengono introdotte modifiche alle sanzioni amministrative  agli illeciti penali previsti per il produttore e l’importatore che immettono sul mercato prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI.

Inoltre i distributori che non verificano la marcatura CE prima di immettere sul mercato il prodotto, violando gli obblighi di cui all’art. 11 del Regolamento 425/2016, sono soggetti a una sanzione amministrativa fino a 60.000 euro.

La normativa di riferimento (Dpi)

D.Lgs.17/2019

D.Lgs. 475_92

Regolamento 425/2016