Pubblicata sulla Gazzetta del 12 febbraio 2019 la legge n. 12 /2019 di conversione del decreto legge 135/2018 ( Decreto semplificazione).
L’art. 6 del decreto introduce delle nuove disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti.
In particolare:
- Viene soppresso a decorrere dall’1 gennaio 2019 il Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI
- E’ istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Un futuro decreto ministeriale dovrà definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori;
- Al registro sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e’ determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.
- In attesa della piena operatività del Registro, continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi’ le sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.