Il Tar Calabria richiama i principi generali in materia di rintracciabilità degli alimenti. Come richiamato dai Giudici amministrativi, l’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, prevede l’attuazione di un sistema di rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, secondo un approccio definito “una fase prima…una fase dopo”, finalizzato a consentire a tutti gli operatori del settore alimentare di individuare i loro fornitori e clienti diretti, fuorché nel caso dei consumatori finali.
Gli operatori del settore alimentare devono essere in grado, quindi, di individuare tanto chi abbia fornito loro un alimento quanto le imprese alle quali hanno distribuito i propri prodotti, mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
In attuazione dell’art. 18 del Reg. 178/02, la Commissione ha pertanto adottato il Regolamento di esecuzione n. 931 del 19.09.2011, fissando specifiche disposizioni per l’applicazione dei requisiti di rintracciabilità degli alimenti. Tra questi, i Giudici amministrativi evidenziano il riferimento di identificazione del lotto o della partita.
Del resto l’art. art. 3 del predetto Reg. n. 931/2011, individua tutti i “Requisiti di rintracciabilità”:
“Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell’operatore del settore alimentare al quale gli
alimenti vengono forniti e dell’autorità competente, se lo richiede:
a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
b) il volume o la quantità degli alimenti;
c) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
d) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso
dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
f) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
h) la data di spedizione.
Tra le informazioni che, secondo l’approccio della rintracciabilità “una fase prima – una fase dopo”, devono essere messe a disposizione dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti vi è, dunque, il “riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario”.
La sentenza Tar Calabria n. 88/2019