La nuova legge di bilancio ( L. 145/2018) ha introdotto all’art. 1 comma 445 delle maggiorazioni alle sanzioni in materia di lavoro. Con Circolare-n-2-del-14.01.2019 l’Ispettorato Nazionale del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alle maggiorazioni previste.
Maggiorazione del 20% | |
art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) | maxisanzione per lavoro nero |
art. 18 del D.L. n. 276/2003 | condotte interpositorie |
art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016 | violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale |
dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003 | violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero |
Maggiorazione del 10% | |
D.Lgs. n. 81/2008 | violazione delle disposizioni di cui al TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro |
La circolare, richiamando il principio del tempus regit actum, precisa che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019 e che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa.