La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39203 del 29 settembre 2018, è ritornata sull’argomento del pastazzo di agrumi composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione. Anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la Cassazione ha sempre ritenuto applicabile la disciplina in materia di rifiuti agli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di putrefazione, non essendo gli stessi qualificabili né come ammendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione. ( Cassazione sez. 3 n. 20248 del 07/04/2009, Rv. 243626, Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 7163/2017). Anche nel caso di specie lo stato in putrefazione del pastazzo di agrumi escludeva ogni possibile configurazione come sottoprodotto.Le conclusioni cui perviene la Corte di Cassazione e considerato lo stato in cui il materiale è stato rinvenuto esclude la possibilità dell’utilizzo del pastazzo in agricoltura come ammendante vegetale, o in zootecnia utilizzato nelle miscele di concentrati per l’alimentazione animale (p. es. dei bovini).
Sul punto, merita evidenziare che l’articolo 41 quater del d. l. 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, rinviava, in particolare, ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l’emanazione di disposizioni che “consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti”.In attuazione della suddetta disposizione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di decreto interministeriale, recante il regolamento che definisce le disposizioni che consentono la produzione, la commercializzazione e l’uso agricolo e zootecnico del pastazzo, quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi. Con parere del 19/02/2018, il Consiglio di Stato ha mosso dei rilievi allo schema di decreto interministeriale per l’uso del pastazzo come sottoprodotto e in particolare in ordine ai tempi di presentazione del provvedimento legislativo per l’esame preventivo e in merito all’ambito di applicazione della norma che non disciplina adeguatamente la fase della produzione e commercializzazione del pastazzo, come richiesto espressamente dall’art. 41 quater dl 69/2013.