La Cassazione con la sentenza n. 4189/ 2018 richiama la giurisprudenza consolidata che ha, in diverse occasioni, evidenziato la natura istantanea del reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016 Rv. 270947). Nel caso di specie l’imputato non poteva invocare la buona fede, non ravvisandosi mancanza di consapevolezza dell’illiceità del fatto nella sua condotta e correttamente valorizzando la rimozione dei rifiuti prima della apertura del dibattimento, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.